Riconoscimento facciale sotto esame nell’AI Act: cosa cambia da subito per cittadini e imprese


La regolamentazione europea sull’intelligenza artificiale ha ridisegnato oggi i confini dell’uso del riconoscimento biometrico negli spazi pubblici, con implicazioni concrete per polizia, aziende tecnologiche e cittadini. Le nuove norme, entrate in vigore nel 2024 e pienamente operative per le regole biometriche dal febbraio 2025, cercano un equilibrio tra sicurezza e tutela della privacy.

Il testo europeo introduce una regola di massima che limita l’impiego del riconoscimento biometrico remoto in tempo reale nelle aree accessibili al pubblico per finalità di contrasto alla criminalità. Tuttavia, il divieto non è totale: gli Stati membri possono prevedere specifiche eccezioni a condizioni stringenti.

Queste deroghe sono pensate per situazioni particolari e sono accompagnate da garanzie procedurali.

  • Uso possibile per reati considerati estremamente gravi — la norma indica un elenco definito di fatti per i quali l’identificazione può essere autorizzata.
  • Ricerca mirata di vittime di crimini come sequestri o tratta di persone.
  • Interventi per proteggere la vita o l’incolumità fisica delle persone, compresa la prevenzione di attacchi terroristici.
  • Indagini su persone scomparse e casi analoghi che richiedono misure eccezionali.

L’accesso a queste eccezioni non è automatico: l’uso deve risultare necessario e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito e richiede un’autorizzazione preventiva da parte di un’ autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, il cui pronunciamento ha valore vincolante.

Documento di autorizzazione legale su una scrivania, simbolo del controllo giudiziario richiesto
L’autorizzazione preventiva è vincolante per accedere alle eccezioni al divieto di riconoscimento biometrico.

In situazioni di emergenza è prevista una deroga temporanea alla preventiva autorizzazione, con obbligo di richiesta formale entro 24 ore. Se la richiesta viene respinta, il regolamento impone la cancellazione di tutti i dati raccolti e dei risultati ottenuti.

Le operazioni di identificazione biometrica in tempo reale devono inoltre essere comunicate alle autorità competenti: sia all’organo di vigilanza del mercato sia all’ autorità per la protezione dei dati nazionale.

Un regime separato riguarda l’impiego dell’identificazione biometrica su materiale precedentemente raccolto, cioè per individui sospettati. Qui il regolatore classifica i sistemi come ad «alto rischio»: non vietati, ma soggetti a procedure rigide, con autorizzazione preventiva e obblighi di notifica simili a quelli per gli interventi in tempo reale.

Per i cittadini e le imprese le conseguenze sono immediate: gli Stati membri possono adottare norme nazionali diverse nella misura consentita dal Regolamento, aumentando così la variabilità pratica dell’applicazione del divieto. Le aziende che sviluppano tecnologie di sorveglianza devono adeguare prodotti e procedure alle nuove tutele, mentre le forze dell’ordine avranno strumenti più circoscritti ma regolati.

Professionisti in riunione attorno a una scrivania con documenti sulla conformità normativa
Le aziende devono adeguare processi e tecnologie alle nuove tutele previste dal Regolamento europeo.

In assenza di norme univoche a livello locale, è probabile che i ricorsi giudiziari e i controlli delle autorità di protezione dei dati diventino più frequenti, rendendo essenziale la trasparenza sull’uso degli strumenti biometrici e il rispetto delle garanzie previste dalla legge.

In sintesi: la legge europea non chiude del tutto la porta alla sorveglianza biometrica, ma impone limiti sostanziali e procedure di controllo pensate per ridurre i rischi per i diritti fondamentali, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare eccezioni strettamente regolamentate.

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